Cass. civ. n. 3537 del 10 giugno 1982
Testo massima n. 1
Nel caso di contratto di trasporto con rispedizione, previsto dall'art. 1699 cod. civ., i) ventre si obbliga verso il mittente ad eseguire il trasporto per una sola parte del percorso complessivo, obbligandosi altresì a concludere, in nome proprio e per conto del mittente, uno o più contratti di trasporto per l'esecuzione della restante parte del percorso; nel contratto di trasporto con subtrasporto, invece, il vettore si impegna ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, eseguendo in realtà con i propri mezzi soltanto una parte del trasporto ed avvalendosi, per la parte restante, dell'opera di altro vettore (subvettore), col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di trasporto (subtrasporto), cui il mittente originario rimane del tutto estraneo.