14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6032 del 23 giugno 1994
Testo massima n. 1
La nozione di comitato recepita dall’art. 39 c.c. non è incompatibile con il mutamento dell’originaria componente soggettiva dell’organizzazione poiché la configurazione di questa come una struttura chiusa, se è aderente all’ipotesi di strumenti operativi posti in essere per realizzare finalità che si esauriscono in un periodo di tempo determinabile in anticipo [ come nei casi di comitati per festeggiamenti o per recare soccorso nelle pubbliche calamità ], non lo è con riguardo ad organismi istituiti per conseguire obiettivi che si proiettano in un lungo arco di tempo, come nei casi delle mostre o delle esposizioni permanenti ovvero del perseguimento di scopi assistenziali perduranti, con riferimento ai quali è configurabile una persistenza dell’organizzazione pur di fronte al mutamento suddetto.
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Testo massima n. 2
Le associazioni ed i comitati privi di riconoscimento, pur non essendo persone giuridiche, sono figure soggettive alle quali può essere attribuita la titolarità diretta dei rapporti a contenuto patrimoniale relativi sia a beni mobili che immobili, non ostando a quest’ultima attribuzione né la disciplina della pubblicità immobiliare — in quanto l’art. 2659 c.c. [ nel testo modificato con la L. n. 52 del 1985 ] [ secondo cui la nota di trascrizione degli atti tra vivi deve contenere denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle associazioni non riconosciute ] deve ritenersi applicabile anche ai comitati che non abbiano conseguito il riconoscimento, stante l’identità di situazioni giuridiche — né la mancata previsione dell’autorizzazione governativa agli acquisti, richiesta, invece, per le persone giuridiche, dall’art. 17 c.c., in quanto tale mancanza va coordinata col disposto dell’art. 37, stesso codice, che non distingue tra mobili e immobili, a proposito dei beni con i cui acquisti si incrementa il patrimonio degli enti di fatto, e si giustifica col rilievo che la responsabilità personale e solidale di coloro che agiscono per tali enti fa venir meno quelle ragioni di tutela del credito che giustificano la regola dell’autorizzazione per la persona giuridica riconosciuta, la cui responsabilità è limitata al patrimonio sociale.
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