Cass. civ. n. 5573 del 23 giugno 1997
Testo massima n. 1
In tema di trasporto di cose, il mancato esperimento dell'accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 1697, terzo comma c.c., al fine di far acclamare, prima della loro riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate, non preclude al mittente di provare altrimenti la perdita o l'avaria della merce.