Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 354 del 16 gennaio 1991

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 354 del 16 gennaio 1991

Testo massima n. 1

Il principio per cui la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non può giovare agli associati creditori dell’associazione, cessa di essere di ostacolo all’operatività di siffatta forma di garanzia sussidiaria apprestata dall’art. 38, secondo comma c.c. allorché, in relazione ad obblighi assunti dall’associazione nei confronti dell’associato, intervenga, quando questi abbia perduto tale sua qualità, una convenzione che, stipulata con persone agenti in nome e per conto dell’associazione medesima, comporti una novazione di detti obblighi, per effetto della quale il creditore [ già associato ] viene a trovarsi nella stessa posizione di qualsiasi terzo estraneo alla compagine associativa e perciò meritevole di quella garanzia.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze