Cass. civ. n. 7626 del 21 marzo 2024
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Divergenza tra Presidente componente del Collegio e del relatore con i firmatari del provvedimento giurisdizionale - Rimedio esperibile - Querela di falso - Fondamento.
La corrispondenza tra le persone del presidente e del relatore o del giudice monocratico con i firmatari, per esteso o mediante sigla, oppure telematicamente, del provvedimento giurisdizionale, essendo attestata con l'atto pubblico, costituito dalla pubblicazione del cancelliere, può essere contestata solo con la querela di falso.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.