14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1327 del 24 febbraio 1984
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità del vettore nei confronti del mittente come disciplinata dall’art. 1692 cod. civ., a differenza dei crediti propri del vettore verso il mittente, derivanti dal contratto di trasporto [ nel quale il mittente stesso assume la posizione di stipulante ], gli «assegni» costituiscono invece i crediti del mittente verso il destinatario, derivanti da titolo diverso dal trasporto [ nella specie, da compravendita ]: conseguentemente il vettore che assume, con contratto accessorio a quello di trasporto, l’obbligo di esigere dal destinatario, al quale esegue la riconsegna, gli assegni di cui la cosa è gravata, acquista la figura di mandatario per la riscossione di un credito pecuniario, la cui estinzione avviene con moneta avente corso legale a norma dell’art. 1277 cod. civ., e pertanto non può ritenersi adempiente a tale sua obbligazione ove accetti dal destinatario un assegno bancario che, quale titolo di credito, non costituisce valida forma di pagamento ai fini dell’estinzione del debito.
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