14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16572 del 25 novembre 2002
Testo massima n. 1
In materia contrattuale, qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla clausola c.d. di assegno, il vettore è obbligato ad esigere il prezzo della merce trasportata, dal destinatario cui esegue la consegna.
Testo massima n. 2
In materia contrattuale, qualora il contratto di trasporto di cose sia accompagnato dalla clausola c.d. di assegno, il vettore incaricato di riscuotere il prezzo della merce trasportata, che, secondo le istruzioni del mittente, riceva un assegno con l’attestazione di «benefondi» senza compiere alcun accertamento, [ agevole o meno che esso sia ], per verificare la copertura dell’assegno o la genuinità dell’attestazione non incorre in responsabilità, ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assegno o l’attestazione siano grossolanamente contraffatti, giacché in quest’ultimo caso il vettore è comunque tenuto a sospendere la riconsegna della merce e ad informare il mittente al fine di ricevere ulteriori istruzioni.
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