14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2392 del 18 maggio 1978
Testo massima n. 1
La girata della polizza di carico [ risultante, nella specie, sottoscritta da un agente del caricatore ] non può costituire valido equipollente della sottoscrizione del contratto, in quanto la firma per girata, valendo a trasferire ad un altro soggetto i diritti nascenti dal contratto secondo la legge propria della circolazione del titolo, ha funzione del tutto diversa e autonoma rispetto alla firma del contratto, la quale vale a riferire al sottoscrivente il contenuto del negozio e i diritti da esso nascenti.
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