Cass. civ. n. 7592 del 21 marzo 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Modifica della domanda dell’opposto ex art. 183 c.p.c. - Ammissibilità - Contenuto - Fondamento.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi.
Massime precedenti
Precedenti: Cass. civ. n. 16807 del 2018
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.