Cass. civ. n. 7592 del 21 marzo 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Modifica della domanda dell’opposto ex art. 183 c.p.c. - Ammissibilità - Contenuto - Fondamento.


Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16807 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.