14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11840 del 30 ottobre 1992
Testo massima n. 1
Nel trasporto di cose [ nella specie, ferroviario ], l’obbligo del vettore di custodire la merce [ artt. 1686-1693 c.c. ], che non abbia potuto riconsegnare per irreperibilità, rifiuto o ritardo del destinatario, e di chiedere immediatamente istruzioni al mittente informandolo di ogni impedimento o ritardo nell’inizio o prosecuzione del trasporto [ artt. 1686-1690 c.c. ] comporta quello di tempestiva comunicazione al mittente dell’eventuale sequestro della merce eseguito, durante la custodia, su istanza di un terzo [ nella specie, creditore del destinatario ] ma non anche quello di resistere, con eccezioni opponibili dal mittente, alla esecuzione del sequestro o di intervenire nel relativo giudizio di convalida con atti di impulso processuale o per chiedere provvedimenti conservativi della merce sequestrata ed affidata al custode giudiziario, perché il vettore, riferendosi i doveri di custodia alla vigilanza materiale delle cose in relazione alla responsabilità per la perdita o avaria delle stesse [ art. 1693 c.c. ], non è tenuto a sostituirsi al proprietario nell’esercizio di diritti che solo a lui spettano, per opporsi a pretese di diritti da parte di terzi, né può essere gravato della responsabilità del deterioramento della merce [ Nella specie, di un carico di legna esposto alle intemperie ] provocato dalla omessa adozione di misure conservative in pendenza del giudizio di convalida, che è unicamente addebitabile all’inerzia delle parti di questo giudizio e che dipende, comunque, da un fatto, l’imposizione, cioè, del vincolo giuridico sulla merce con conseguente passaggio della detenzione al custode giudiziario, non imputabile al vettore e perciò escludente, ai sensi dell’art. 1693 c.c., la presunzione di responsabilità di questo per la perdita o l’avaria della merce dalla data della consegna a quella della riconsegna ].
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