14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11759 del 6 agosto 2002
Testo massima n. 1
In tema di decadenza del creditore dell’obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, allorquando la fideiussione riguardi obbligazioni aventi scadenze periodiche, il dies a quo agli effetti dell’art. 1957 c.c. è quello di scadenza delle singole prestazioni e non già quello che segna l’estinzione dell’intero rapporto, dovendosi applicare il principio generale in materia di prescrizione e decadenza secondo cui gli effetti di tali istituti cominciano a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere. [ Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva ritenuto che i canoni locativi devono essere pagati secondo la scadenza contrattuale e non alla data di rilascio effettivo dell’immobile, ancorché dovuti a titolo risarcitorio in relazione al mancato rilascio dell’immobile alla scadenza del contratto di locazione ].
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Testo massima n. 2
L’obbligo del conduttore di pagare al locatore il canone dopo la cessazione della locazione e fino al rilascio dell’immobile discende dalla legge e non dal contratto; tuttavia, in mancanza di contraria volontà delle parti, le modalità di pagamento restano quelle contrattuali.
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