Cass. pen. n. 2887 del 12 dicembre 2013
Testo massima n. 1
Il reato di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, previsto dall'art. 734 bis cod. pen., prescinde alla volontarietà della condotta divulgativa ed è perciò punibile anche a titolo di colpa.
Testo massima n. 2
In relazione al reato di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, previsto dall'art. 734 bis cod. pen., non è configurabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, in quanto il divieto così come formulato dalla disposizione incriminatrice esclude la possibilità di operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della vittima dei reati sessuali e l'interesse della collettività ad essere informata.
Testo massima n. 3
In relazione al reato di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, previsto dall'art. 734 bis cod. pen., la condotta penalmente rilevante consiste nel portare a conoscenza di un numero indeterminato di persone le generalità o l'immagine della vittima, senza il suo consenso, attraverso delle modalità che comunque consentano di poter risalire alla persona offesa dei reati indicati dalla norma.