14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8919 del 11 maggio 2004
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 38 c.c., non è configurabile responsabilità personale e solidale con l’associazione non riconosciuta, del rappresentante della stessa in ordine agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti dell’associazione, ove i relativi rapporti di lavoro non siano stati instaurati [ mediante stipulazione dei relativi contratti ] dal rappresentante predetto, non valendo a fondare la responsabilità del medesimo [ ai sensi della citata norma ] la prova del rapporto previdenziale instaurato con l’ente assicuratore.
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Testo massima n. 2
La responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38, comma secondo c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.
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