Cass. pen. n. 29595 del 13 luglio 2021

Testo massima n. 1


L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen., e non anche quella prevista dall'art. 650 cod. pen. in ragione del carattere sussidiario di tale ultima ipotesi di reato che è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice specifica.

Normativa correlata