Cass. pen. n. 50092 del 14 ottobre 2014
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 661 cod.pen., sono requisiti necessari sia l'impostura, ossia un atteggiamento malizioso diretto ad ingannare ed idoneo allo scopo, sia l'abuso della credulità popolare, e cioè l'approfittamento della corrività delle persone a prestare fede a fatti immaginari, derivante da mancanza di cultura, scarsa intelligenza, soggezione o inclinazione superstiziosa.