Cass. pen. n. 2021 del 15 novembre 2019
Testo massima n. 1
Non integra il reato di rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, di cui all'art. 651 cod. pen., bensì, eventualmente, ricorrendone gli ulteriori presupposti, quello previsto dagli artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento, la condotta di chi rifiuti di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale che gliene faccia richiesta.