Cass. pen. n. 25274 del 6 aprile 2023

Testo massima n. 1


In tema di rapina, è legittima l'applicazione cumulativa dell'aggravante comune di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen. e dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, comma primo, cod. pen., posto che la prima punisce più severamente la maggior pericolosità insita nella compartecipazione al reato di una pluralità di persone, idonea a determinare una più incisiva capacità criminale del gruppo, mentre la seconda sanziona più gravemente la maggiore forza intimidatrice derivante dalla violenza o della minaccia promanante simultaneamente da più persone compresenti all'azione predatoria, cui fa riscontro la minorata possibilità di difesa della vittima.

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