Cass. pen. n. 9403 del 24 gennaio 2022
Testo massima n. 1
In tema di atti persecutori, ai fini dell'irrevocabilità della querela ex art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., non è necessario che la gravità delle minacce sia oggetto, nell'imputazione, di specifica contestazione, non costituendo una circostanza aggravante, ma una modalità della condotta, incidente sulla revocabilità della querela.