Cass. pen. n. 33865 del 1 giugno 2023
Testo massima n. 1
L'incapacità per infermità della persona offesa, che costituisce presupposto normativo per la procedibilità d'ufficio del reato di sequestro di persona, delinea tutte quelle situazioni in cui, anche transitoriamente, e non necessariamente a causa di una malattia o disturbo psichiatrico o neurologico, il soggetto passivo presenti una riduzione della sua sfera cognitiva e/o volitiva, pur non risultando radicalmente compromesse o grandemente scemate nel loro complesso le sue capacità intellettive.