Cass. pen. n. 20213 del 8 febbraio 2022

Testo massima n. 1


In tema di sequestro di persona, ai fini della limitazione della libertà di locomozione della vittima, non è necessario che quest'ultima sia fin dall'inizio contraria ad accompagnarsi con i futuri aggressori, ma è sufficiente che, ad un certo momento, si determini un evidente conflitto tra la sua volontà e il comportamento obiettivo dei suoi accompagnatori che, con qualsiasi forma di violenza, anche passiva, le impediscano di compiere atti di affrancamento dalla loro sfera di arbitrio e che tale conflitto perduri per un certo tempo.

Normativa correlata