Cass. pen. n. 45615 del 11 novembre 2021
Testo massima n. 1
Integra l'elemento soggettivo del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro anche il dolo eventuale dell'utilizzatore di manodopera, ossia la consapevole accettazione del rischio che solo una parte residuale della retribuzione conferita all'intermediario venga poi effettivamente corrisposta ai lavoratori.
Testo massima n. 2
In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, la reiterazione delle condotte di cui all'art. 603-bis, comma 3, nn. 1 e 2, cod. pen., costituenti indici di sfruttamento, è da intendersi riferita ad ogni singolo lavoratore, e non alla sommatoria di comportamenti episodici in danno di lavoratori diversi, in quanto oggetto di tutela non è un bene collettivo, ma la dignità della singola persona.