14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5568 del 17 maggio 1991
Testo massima n. 1
La differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell’esecuzione, nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome e per conto di colui che gli ha dato all’uopo l’incarico, il contratto di trasporto. Ne deriva che, mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha trasferito al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l’eventuale loro perdita o avaria, lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di concluderlo.
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