Cass. pen. n. 26326 del 21 luglio 2020
Testo massima n. 1
In tema di reati antidoping, è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 586-bis, comma 7, c.p., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, nella parte in cui - sostituendo l'art. 9, comma 7, legge 14 dicembre 2000, n. 376, abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. n) del medesimo D.Lgs. n. 21 del 2018 - prevede il "fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti".