14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10 del 6 gennaio 1982
Testo massima n. 1
La partecipazione al trasporto di più vettori successivi può assumere diverse configurazioni giuridiche a seconda della posizione in cui ciascun vettore si colloca rispetto al rapporto inizialmente istituitosi con il mittente. In particolare:
a ] si ha il contratto di trasporto con subtrasporto quando il vettore, impegnatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, esegue con i propri mezzi soltanto una parte di esso, avvalendosi, quanto al resto, dell’opera di altro vettore, col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di subtrasporto, nel quale assume la veste di mittente e che opera indipendentemente dal primo, non istituendosi alcun rapporto tra l’originario mittente ed il vettore del subtrasporto che, di fronte a quello, agisce quale ausiliario del vettore originario;
b ] ricorre l’ipotesi di contratto di trasporto con rispedizione allorché il vettore si obbliga verso il mittente, oltreché ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere, in nome proprio ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l’effettuazione della restante parte del percorso, con la conseguenza che vengono posti in essere due contratti collegati, rispettivamente di trasporto e di spedizione; c ] si verte in tema di contratto di trasporto cumulativo allorché più vettori si obbligano, con unico contratto – mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale od anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito – verso il mittente a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell’intero percorso.
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