Cass. pen. n. 19839 del 7 aprile 2022
Testo massima n. 1
E' configurabile il delitto di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen. nelle relazioni tra consanguinei, in quanto "persone della famiglia", anche in mancanza di convivenza o dopo la sua cessazione, salvo che i vincoli di solidarietà, che costituiscono il presupposto della fattispecie incriminatrice, siano in fatto venuti meno per la definitiva interruzione di ogni rapporto tra le parti.