Cass. pen. n. 8097 del 23 novembre 2021
Testo massima n. 1
In tema di maltrattamenti in famiglia, l'imputazione soggettiva dell'evento aggravatore, non voluto, della morte della vittima per suicidio postula un coefficiente di prevedibilità in concreto di tale evento come conseguenza della condotta criminosa di base, in modo che possa escludersi - in ossequio al principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale - che la condotta suicidiaria sia stata oggetto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente.
Testo massima n. 2
In tema di maltrattamenti in famiglia, sussiste il nesso causale tra la condotta maltrattante e il suicidio della vittima se questo è posto in essere come rimedio alle continue sofferenze psico-fisiche cagionate abitualmente e non ha una causa autonoma e successiva, che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico ed imprevedibile.