14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5609 del 17 aprile 2001
Testo massima n. 1
La distinzione tra appalto d’opera e appalto di servizi riguarda l’oggetto del contratto che può consistere sia in opere che in servizi, intendendosi per opera qualsiasi modificazione dello stato materiale di cose preesistenti e per servizio qualsiasi utilità che può essere creata da un altro soggetto, diversa dalle opere. La qualificazione del contratto come appalto d’opera o come appalto di servizi costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
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Testo massima n. 2
La tutela possessoria dell’appaltatore contro lo spoglio commesso dal committente che sia receduto dal contratto non è configurabile nell’ipotesi di appalto di servizi, in cui l’interesse dell’appaltatore non ha come termine di riferimento una res [ restando gli impianti ed il locale occorrenti per la prestazione del servizio nella piena disponibilità del committente ], ma solo l’oggetto contrattuale costituito dalle reciproche prestazioni e, quindi, un facere non concretantesi in un’entità reale suscettibile di detenzione qualificata e, come tale, soggetta alla tutela possessoria.
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