Cass. pen. n. 26902 del 31 maggio 2022
Testo massima n. 1
Non è configurabile il delitto di trasferimento fraudolento di valori quando la finalità dell'agente è quella di agevolare la commissione del delitto di autoriciclaggio, in quanto tale finalità non rientra tra gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen..