Cass. pen. n. 25239 del 8 aprile 2022
Testo massima n. 1
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori si perfeziona nel momento in cui è realizzata l'attribuzione fittizia delle quote societarie, senza che assuma rilevanza la successiva attività di acquisto e di alienazione di beni da parte della società medesima, ove avvenuta con risorse economiche da questa conseguite per effetto dell'esercizio dell'attività di impresa e non provenienti dal soggetto che si assume interponente.