Cass. pen. n. 36929 del 16 ottobre 2020
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di manovre speculative su merci, di cui all'art. 501-bis cod. pen., è necessario che la condotta speculativa, posta in essere da colui che esercita un'attività produttiva o commerciale con una certa stabile continuità, comporti un aumento ingiustificato dei prezzi di beni di prima necessità tale da determinare - per le dimensioni dell'impresa, la notevole quantità delle merci oggetto della manovra e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del mercato - una situazione di serio pericolo e di possibile nocumento per l'economica pubblica generale, con effetti, quindi, non limitati in un ambito meramente locale di mercato.