Cass. pen. n. 23353 del 1 aprile 2022

Testo massima n. 1


Il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione, resa su richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, perviene a questi ultimi, per cui non ha rilevanza alcuna, ai fini della sussistenza del reato, l'eventuale ritrattazione successiva.

Testo massima n. 2


In tema di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, il bene della fede pubblica, tutelato dall'art. 496 cod. pen., richiede che il giudizio di rilevanza della falsità, ai fini dell'offensività della condotta, sia commisurato non solo alla finalità di identificazione, ma anche a finalità ulteriori, di interesse, oltre che per il pubblico ufficiale richiedente, anche per altri destinatari della dichiarazione.