Cass. pen. n. 1851 del 30 settembre 2022
Testo massima n. 1
Sussiste concorso materiale, non operando l'assorbimento, tra il delitto di falso di cui all'art. 491-bis cod. pen e quello di frode informatica, nel caso in cui la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa, in quanto non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato.