Cass. pen. n. 24945 del 24 gennaio 2023
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 437 cod. pen., è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, degli apparecchi o dei segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inseriscano in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica di una pluralità di lavoratori o, comunque, di tutti coloro che vengono in contatto con quell'ambiente di lavoro, in modo da determinare l'indeterminata estensione del pericolo.