Cass. pen. n. 24945 del 24 gennaio 2023

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 437 cod. pen., è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, degli apparecchi o dei segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inseriscano in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica di una pluralità di lavoratori o, comunque, di tutti coloro che vengono in contatto con quell'ambiente di lavoro, in modo da determinare l'indeterminata estensione del pericolo.

Normativa correlata