Cass. pen. n. 7939 del 25 novembre 2020

Testo massima n. 1


Ai fini dell'integrazione del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è necessaria l'astratta potenzialità della condotta a determinare una situazione di pericolo per una pluralità di persone - ancorchè numericamente e spazialmente determinata - trattandosi di delitto contro la pubblica incolumità, con la conseguenza che il reato non è configurabile laddove l'impianto o l'apparecchiatura, difettante delle cautele destinate a prevenire infortuni sul lavoro, non sia destinato all'utilizzazione contemporanea da parte di una pluralità di lavoratori o non sia idonea a sprigionare una forza dirompente in grado di coinvolgere numerose persone.

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