Cass. pen. n. 13085 del 3 ottobre 2013

Testo massima n. 1


Il delitto di assistenza agli associati previsto dall'art. 418 cod. pen. presuppone l'estraneità dell'agente rispetto al sodalizio criminale e la coincidenza temporale dell'attività di assistenza con l'operatività dell'associazione criminale; mentre la fornitura di vitto o rifugio compiuta in favore dei singoli associati dopo la cessazione del sodalizio può integrare eventualmente il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod. pen.