14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8254 del 29 agosto 1997
Testo massima n. 1
Il contratto d’opera e quello di prestazioni continuative di servizi non possono considerarsi strutture negoziali ontologicamente e funzionalmente diverse tra loro, risultandone, viceversa, la indiscutibile omogeneità, tra l’altro, sotto il profilo dalla identità delle situazioni che possono verificarsi tanto nell’una quanto nell’altra fattispecie contrattuale con riguardo alla scelta del contraente secondo l’ intuitus personae, con la conseguenza che nessun valido motivo consente di escludere, per l’appalto di prestazione continuativa di servizi, l’applicabilità del disposto di cui all’art. 1671 c.c. [ dichiarazione di recesso del committente ], non rilevando, in proposito, la esistenza di una clausola convenzionale che attribuisca la facoltà della disdetta al committente entro un tempo predeterminato rispetto ad ogni scadenza contrattuale.
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