Cass. pen. n. 18486 del 29 marzo 2022

Testo massima n. 1


Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 343 cod. pen., deve ritenersi che il magistrato si trovi in "udienza" ogni volta che sia presente nel luogo deputato alla celebrazione della stessa, anche se intento a compiere atti preparatori al giudizio o conseguenti allo stesso.

Normativa correlata