Cass. pen. n. 8959 del 25 gennaio 2023
Testo massima n. 1
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater cod. pen., introdotta dall'art. 4 della legge 27 maggio 2015, n. 69 per il caso di condanna per peculato e corruzione, modificata ed estesa anche al corruttore dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in quanto sanzione civile accessoria avente connotazione punitiva, non è applicabile in relazione a fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della norma ampliativa.
Testo massima n. 2
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata per contrarietà al criterio della ragionevolezza - dell'art. 323-bis, comma secondo, cod. pen., nella parte in cui non contempla il peculato tra i delitti-presupposto della circostanza attenuante speciale della collaborazione, posto che la selezione dei reati a matrice corruttiva, operata da tale norma, è espressione di discrezionalità legislativa, razionalmente esercitata avuto riguardo alla specificità criminologica della corruzione ed alla funzionalità di strumenti normativi intesi a favorirne l'emersione.