Cass. pen. n. 10084 del 8 gennaio 2021
Testo massima n. 1
In tema di corruzione, nella nozione di "altra utilità" rientrano anche le prestazioni di natura non patrimoniale, assumendo rilievo, quale oggetto della dazione o promessa, qualsiasi vantaggio materiale o morale, che costituisca la controprestazione posta a base dell'accordo corruttivo e si trovi in un rapporto di proporzionale corrispettività rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione, ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio.