Cass. civ. n. 5041 del 17 novembre 1977

Testo massima n. 1


Quando il proprietario locatore di un immobile aliena per parti distinte la proprietà della cosa locata, il rapporto di locazione si scinde in tanti distinti rapporti quanti sono gli acquirenti, i quali, ciascuno per la parte rispettivamente acquistata, assumono la veste di locatori ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., a conseguenza che l'acquirente parziale il quale agisca per il rilascio della cosa locata a seguito di risoluzione del contratto, agisce per far valere un diritto autonomo e indipendente (limitatamente alla parte da lui acquistata) da quello degli altri locatori, onde il giudizio non deve essere integrato nei confronti di questi ultimi. Tale principio, ovviamente, non opera nel caso di alienazione dell'immobile locato per quote ideali, poiché tale fattispecie dà luogo ad un contratto unico con pluralità di parti e, quindi, ad un'ipotesi tipica di litisconsorzio necessario, non potendo la situazione giuridica unica, consistente nella cessazione o nella permanenza dell'unico contratto, sussistere nei confronti di alcuni soggetti e non nei confronti di altri.

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