14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1959 del 24 marzo 1984
Testo massima n. 1
Poiché con l’alienazione dell’immobile locato l’acquirente succede nel contratto di locazione dal giorno dell’acquisto [ salvo espressa pattuizione che il rapporto locatizio continui a svolgersi nei confronti del venditore ] l’alienante, dal momento della vendita, assume veste di terzo rispetto al rapporto di locazione ancora in atto, ancorché abbia assunto l’obbligo di consegnare l’immobile in una data successiva: consegue che, non implicando quest’obbligo di per sé quello della relativa custodia del bene, l’acquirente non ha azione nei confronti dell’alienante per i danni arrecati nel frattempo dal conduttore all’immobile, ma deve agire direttamente nei confronti del conduttore stesso.
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