Cass. pen. n. 14885 del 29 novembre 2022

Testo massima n. 1


Il delitto di addestramento o di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale, di cui all'art. 270-quinquies, ultima parte, cod. pen., è reato di pericolo concreto, caratterizzato, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, da un duplice dolo specifico, costituito dalla volontà del soggetto agente di perseguire sia la finalità, intermedia, di addestrare altri o di conseguire, anche autonomamente, l'apprendimento di capacità all'uso di armi, di materiali esplosivi o di sostanze chimiche o batteriologiche, strumentali al compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, sia quella di terrorismo, anche internazionale, come definita dall'art. 270-sexies cod. pen.

Testo massima n. 2


Per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies cod. pen., non è sufficiente che il soggetto agente abbia intenzione di recare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta, per la natura e per il contesto obiettivo dell'azione e degli strumenti di aggressione in concreto utilizzati, che esso si verifichi, nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell'intera collettività, posto, che solo in presenza di tali condizioni, lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni.

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