Cass. civ. n. 3174 del 3 luglio 1989

Testo massima n. 1


Dall'abbandono da parte del locatore, per inattività o rinuncia, di un giudizio di rilascio nei confronti del conduttore, ancorché possa derivarne l'estinzione del processo (ma non dell'azione ai sensi del primo comma dell'art. 310 c.p.c.), non è desumibile in modo univoco la tacita volontà di rinnovare il contratto.

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