14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12959 del 23 ottobre 2001
Posted at 16:50h
in Massimario
Testo massima n. 1
La disdetta di un contratto di locazione successiva alla rinnovazione tacita già verificatasi, ai sensi dell’art. 1597 c.c., non può incidere sulla tacita riconduzione ormai prodottasi, e quindi può valere soltanto ad impedire un’altra rinnovazione tacita alla scadenza del contratto.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]