Cass. pen. n. 24999 del 31 maggio 2022

Testo massima n. 1


Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine previsto dall'art. 163, comma primo, cod. pen. decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio, a nulla rilevando il ritardo nel deposito della motivazione.

Normativa correlata