Cass. pen. n. 26806 del 27 maggio 2008
Testo massima n. 1
Mentre l'art. 147 cod. pen. prevede la facoltà di ordinare il differimento della esecuzione della pena nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica, l'art. 148 cod. pen. invece impone al giudice l'obbligo di ordinare il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia del condannato affetto da infermità psichica "tale da impedire l'esecuzione della pena". Tra le due norme esiste un rapporto di reciproca esclusione, nel senso che, qualora sia prevalente la patologia psichiatrica - ossia quando quest'ultima sia di entità tale da rendere impossibile l'esecuzione della pena - al differimento o alla sospensione della pena consegue necessariamente il ricovero in struttura psichiatrica; nel caso opposto, ai fini dell'esercizio del suo potere discrezionale, il giudice deve avere esclusivo riferimento alla infermità psichica.