14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14486 del 30 maggio 2008
Testo massima n. 1
In tema di locazione, la circostanza che il locatore abbia chiesto la convalida ed abbia indicato nell’intimazione una data di cessazione del rapporto erronea non osta né all’accoglimento della domanda di rilascio, sotto il profilo della fondatezza del diniego di rinnovo, quando la convalida sia stata domandata per uno dei motivi legittimanti l’esercizio della facoltà di diniego e questo sia stato specificamente indicato, né all’accoglimento per la scadenza effettiva, convenzionale o legale, in quanto il predetto errore non vale ad escludere l’inequivoca volontà del locatore di riottenere la disponibilità del bene.
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Testo massima n. 2
La disdetta del contratto di locazione, vigendo al di fuori del caso di forma scritta convenzionale di cui all’art. 1352 c.c. il principio della libertà di forma, può essere contenuta anche in un atto processuale che presupponga la volontà del locatore di non rinnovare il contratto alla scadenza o che, comunque, esprima anche tale volontà, quale l’intimazione di licenza o sfratto per finita locazione o la citazione in giudizio; né rileva che non sia stata seguita sin dall’inizio la procedura di diniego di rinnovo di cui all’art. 30 della legge n. 392 del 1978, prevista dall’art. 3 della legge n. 431 del 1998, e che l’atto processuale si riferisca ad una scadenza già verificatasi, applicandosi, altresì, il principio secondo cui la disdetta e l’intimazione, in esso contenute, inidonee, per inosservanza del termine, a produrre la cessazione della locazione per la scadenza indicata, hanno l’efficacia di produrla per la scadenza successiva.
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