Cass. civ. n. 14254 del 8 luglio 2020

Testo massima n. 1


In tema di poteri dei legali rappresentanti di una società di persone, al fine di verificare se il compimento di un atto da parte dell'amministratore rientri o meno tra quelli consentiti dall'art. 2298 c.c., è sufficiente accertare che l'atto compiuto rientri tra quelli indicati nell'oggetto sociale, senza necessità di un accertamento caso per caso della effettiva strumentalità di questo atto rispetto a tale oggetto, atteso che, nel bilanciamento tra la tutela degli interessi della società e quella dell'affidamento dei terzi, siffatta indagine, oltre a presentarsi estremamente difficoltosa per il terzo, introdurrebbe elementi di persistente incertezza circa l'efficacia dei singoli atti. Ne consegue che, a fronte di un'espressa previsione statutaria, che indichi nell'oggetto sociale la possibilità per il legale rappresentante del compimento di un determinato atto, non dovrà essere il terzo a dimostrare l'effettiva pertinenza dell'atto all'oggetto sociale, ma sarà onere della società provare, che, a prescindere dalla formale previsione, l'atto compiuto è estraneo all'oggetto sociale.

Normativa correlata