Cass. civ. n. 2933 del 31 gennaio 2019

Testo massima n. 1


In tema di inquadramento delle aziende a fini previdenziali, le cooperative svolgenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli acquisiti da terzi possono essere qualificate agricole, ai sensi dell'art. 2135 c.c., a condizione che esercitino la loro attività prevalentemente nei confronti dei soci o con prodotti derivanti dai fondi da questi ultimi coltivati.

Normativa correlata