Cass. civ. n. 15380 del 21 giugno 2017

Testo massima n. 1


In tema di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso per i dirigenti delle imprese assicuratrici, occorre far riferimento agli artt. 2121 c.c. e 32 del c.c.n.l. dirigenti del suddetto comparto, dai quali si evince un concetto di retribuzione ispirato al criterio dell'onnicomprensività; ne consegue che i "bonus" annuali, erogati in relazione al conseguimento degli obiettivi assegnati, non possono essere unilateralmente esclusi dalla base di calcolo della indennità in questione, se non in virtù di un accordo delle parti.